Scioglimento del condominio: quando è possibile?
Qualora le unità immobiliari che costituiscono l’edificio si trovassero nella condizione di piena “autonomia” è possibile sciogliere il condominio.
Con lo scioglimento del condominio cessa il regime condominiale dell’edificio e del gruppo di edifici. Può accadere infatti che la gestione di un condominio molto ampio sia di gestione molto impegnativa e per ovviare a questa situazione è possibile ricorrere allo scioglimento del condominio.
Lo scioglimento del condominio è regolato dagli articoli 61 e 62 del Codice Civile: la condizione essenziale per procedere allo scioglimento del condominio, secondo l’art. 61, è l’autonomia degli edifici.
La condizione per la quale un edificio o un gruppo di edifici appartenenti a proprietari diversi per piani o porzioni, può dar luogo a condomini separati, anche con alcune parti in comune.
Tuttavia l’autonomia strutturale resta il requisito essenziale per lo scioglimento del condominio.
L’art. 61 del Codice Civile indica che lo scioglimento viene deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell’art. 1136 del codice stesso, oppure può essere disposto dall’autorità giudiziaria se richiesto da almeno un terzo dei comproprietari.
La procedura è quindi automatica e le relative spese sono ripartite tra tutti i proprietari.